
Si ricorda che le società umane vivono insieme su un’unica navicella spaziale e, proprio per questo, hanno e avranno un comune destino. È indispensabile possedere, al giorno d’oggi, una visione globale, da astronauti, del pianeta terra. Pianeta che deve essere inteso e vissuto come una navicella spaziale ovvero come una grande “isola condominio” dove l’interesse di ogni singolo condomino non deve contrastare con l’interesse generale per cui deve essere adottato con urgenza almeno un “REGOLAMENTO MONDIALE PER LA CIVILE CONVIVENZA” gestito da istituzioni sovranazionali democratiche la cui bozza, dopo l’approvazione, sarà presentata all’ONU.
Regolamento Mondiale per la civile convivenza (Bozza)
Constatato che la difesa della pace appare oggi sempre più come un atto costruttivo, che deve andare al di là della pur necessaria prevenzione della guerra, per porre rimedio ad un insieme di squilibri che riguardano tutto il pianeta nella sua organizzazione sociale ed economica e nella sua situazione ecologica favorendo una civile convivenza internazionale;
Ritenendo che la civile convivenza sul piano nazionale e internazionale sia indispensabile oltre che urgente e necessiti, per realizzarsi, del rispetto da parte di tutti i paesi del mondo di alcune regole basilari;
(gli Stati….) si impegnano ad adottare e ad implementare il “REGOLAMENTO MONDIALE PER LA CIVILE CONVIVENZA” nel testo qui di seguito riportato.
CAPO I
Istituzioni e civile convivenza
Art. 1 – Collaborare sul piano internazionale alla realizzazione e al perfezionamento di una Nuova Architettura Istituzionale Democratica (NAID), iniziando dalla democratizzazione del “Sistema delle Nazioni Unite” attraverso un Trattato Internazionale Multilaterale.
Art.2 – Partecipare attivamente ai progetti regolamentati e coordinati dall’ONU, dalle sue agenzie di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo e al perseguimento degli “Obiettivi del Millennio” (Post 2015 Development Agenda).
CAPO II
Pace e civile convivenza
Art. 1 – Ripudiare la guerra come strategia politica (salvo che per motivi di difesa a fronte di attacchi armati) e ogni forma di uso della forza e della violenza nei rapporti tra Stati nazionali.
Art. 2 – Adottare il sistema delle trattative ad oltranza attraverso negoziati, mediazioni, arbitrati e altre forme di conciliazione per il superamento di ogni conflittualità e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale come previsto dal Capo VI° dello Statuto dell’ONU.
Art. 3 – Riconoscere, nel caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli, la non validità dei principi di “sovranità assoluta” “ e di “non ingerenza negli affari interni” degli Stati nazionali, legittimando il “Consiglio per la Sicurezza, il Disarmo e la Difesa” dell’ONU (da rendere operativo) ad intervenire con operazioni di peace-keeping e/o umanitarie.
Art. 4 – Escludere la produzione e l’uso delle armi di distruzione di massa e promuovere un progressivo disarmo internazionale e la riconversione delle fabbriche di armi collaborando con il “Consiglio per la Sicurezza, il Disarmo e la Difesa” e con la “Agenzia per il Disarmo Globale”dell’ONU (da rendere operativi).
Art. 5 – Ripudiare ogni forma di terrorismo e di incitazione diretta od indiretta alla violenza, alla diffamazione e al razzismo e favorire per tutte le nazioni il diritto alla sicurezza e alla pace.
CAPO III
Economia e civile convivenza
Art. 1 – Collaborare alla realizzazione di un Trattato Internazionale Multilaterale che fissi i principi e le regole di un nuovo corso economico e finanziario, di una “Nuova Economia Etica Internazionale” (NEEI) anche alla luce della dichiarazione di principi del “Global Legal Standard” già adottati dall’OCSE e del “Global Compact” delle Nazioni Unite.
Art. 2 – Sostenere e diffondere la nascita e la operatività a livello nazionale e internazionale delle Banche Etiche o eticamente impegnate.
Art. 3 – Collaborare affinché diventi quanto prima operativo, sotto l’egida dell’ONU, un “Consiglio per la Sicurezza Economico-Sociale” dotato di:
– una “Agenzia Sovranazionale di Valutazione del Rating”
– un “Istituto Sovranazionale per la Fissazione e il Controllo del Libor”
– una “Agenzia Internazionale di Gestione della Global Tobin Tax”
– una “Agenzia per il Controllo dell’Emissione Monetaria”
– un “Istituto Internazionale di Controllo sulle Transazioni Finanziarie”
– un “Centro Studi per una Equa Ripartizione della Ricchezza”
– un “Comitato Scientifico per lo Sviluppo Sostenibile”
Art. 4 – Collaborare affinché, con urgenza, si affronti a livello globale il problema della disoccupazione, si vieti l’abuso del lavoro precario e si proteggano i posti di lavoro e le imprese da ogni forma di concorrenza sleale.
Art. 5 – Collaborare affinché, a livello globale, si liberalizzino, rendendole accessibili a tutti, le applicazioni delle ricerche scientifiche e tecnologiche di interesse universale e umanitario contro ogni forma di monopolio.
CAPO IV
Ambiente e civile convivenza
Art. 1 – Impedire lo sfruttamento indiscriminato della natura e il saccheggio delle sue risorse, promuovendo uno sviluppo sostenibile e l’utilizzo di energie alternative pulite collaborando a livello internazionale per la ricerca sulla prevenzione, la tutela e la conservazione dell’ambiente naturale in particolare con gli organismi facenti parte del Sistema dell’ONU.
Art. 2 – Adottare iniziative concrete per prevenire ed evitare le previste gravi crisi globali dell’ecosistema e le relative emergenze, in collaborazione con il “Consiglio per la Sicurezza e la Sostenibilità Ambientale” dell’ONU e il suo “Comitato Scientifico per la Sicurezza e la Sostenibilità Ambientale”, da rendere operativi quanto prima, utilizzando anche le cospicue risorse economiche non più destinate agli armamenti.
Art.3 – Collaborare alla creazione e al funzionamento di una “Corte Internazionale Penale contro i Crimini Ambientali” sotto l’egida dell’ONU.
CAPO V
Diritti fondamentali e civile convivenza
Art. 1 – Imporre il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo promuovendo ovunque la loro conoscenza e attuazione attraverso adeguati e specifici provvedimenti legislativi, favorendo altresì l’educazione interculturale in tutti i livelli scolastici.
Art. 2 – Rispettare il principio giuridico secondo il quale la sovranità degli individui viene prima della sovranità degli Stati.
Art. 3 – Adottare specifici provvedimenti legislativi per combattere ogni forma di discriminazione nel rispetto della parità di genere, delle pari opportunità e dei diritti dell’infanzia, promuovendo adeguate e specifiche campagne contro ogni forma di violenza in particolare contro le donne e i minori.
Art. 4 – Collaborare alla creazione e al funzionamento di una “Authority Internazionale di Vigilanza sull’Informazione Pubblica e Privata” democraticamente nominata e operante sotto l’egida dell’ONU.
Art. 5 – Collaborare alla creazione e al funzionamento di una “Authority per il Controllo delle Applicazioni Scientifiche e Tecnologiche” sotto l’egida dell’ONU.
Art. 6 – Prevenire e combattere il crimine organizzato in maniera efficace ricorrendo anche a forme di cooperazione internazionale come indicato dalla “Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale” e in collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC).
CAPO VI
Adozione e ratifica del Regolamento
Art. 1 – Ai sensi degli artt. 7-16 della Convenzione di Vienna, che disciplinano la stipulazione degli accordi internazionali, la negoziazione del presente Regolamento sarà effettuata dai plenipotenziari delegati dagli Stati riuniti in conferenza. L’adozione del testo avverrà con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
Art. 2 – Ogni Stato si impegnerà ad osservare il Regolamento attraverso la ratifica secondo le diverse modalità previste da ciascun paese. Trattandosi di un Regolamento aperto, è possibile la successiva adesione anche degli Stati che non hanno partecipato alla negoziazione.
Art. 3 – Il Regolamento entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, così come indicato dall’art. 102 dello Statuto ONU.
CAPO VII
Controlli e regime sanzionatorio
Art. 1 – Ogni Stato si impegna ad accettare e favorire i controlli di organismi democratici (Comitati di Controllo Indipendenti) che, sotto l’egida dell’ONU, devono verificare il rispetto degli impegni assunti con l’adozione del presente Regolamento.
Art. 2 – Ogni Stato prende atto che il mancato rispetto degli impegni assunti sarà sanzionato in base alla gravità delle violazioni per mezzo di:
– sanzioni economiche compresa la sospensione dei sostegni da parte delle istituzioni internazionali o sovranazionali;
– una progressiva esclusione dalle partecipazioni alle istituzioni internazionali o sovranazionali;
– embarghi di materie prime o di tecnologie;
– uso della forza per motivi umanitari sotto l’egida del “Consiglio per la Sicurezza, il Disarmo e la Difesa” dell’ONU.